La Cassazione - con ordinanza del 29 ottobre 2109, n. 27727 - ha chiarito che in caso di infortunio sul lavoro, è legittimo il "risarcimento superiore al massimo dell’incremento percentuale stabilito dalle tabelle milanesi, qualora la vittima del sinistro subisca un eccezionale danno esistenziale, dovuto al fatto che l’invalidità non gli permette più di coltivare le sue passioni sportive".
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