La Cassazione - con sentenza del 21 ottobre 2019, n. 26759 - ha affermato che in caso di annullamento del trasferimento d’azienda da parte del giudice, il datore di lavoro che non ripristina il rapporto nonostante l’intervenuta messa in mora dei dipendenti dovrà retribuire questi ultimi, in quanto la mancata prestazione è addebitabile all’impresa e l’obbligazione contrattuale in capo al cedente non è estinta con il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori trasferiti da parte del cessionario.
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