L'INPS - con Messaggio del 23 ottobre 2019, n. 3835 - ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell’ISEE, decorrente da ieri 23 ottobre, ex art. 28-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Nel dettaglio, i due requisiti previsti per l’ISEE corrente dall’art. 9, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 (variazione della situazione lavorativa, variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente) diventano alternativi tra loro e non più cumulativi.
Pertanto, per poter richiedere l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata soltanto una delle due condizioni di seguito riportate:
Viene inoltre introdotta la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
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