La Cassazione - con sentenza del 15 ottobre 2019, n. 26039 - ha precisato che è riconosciuta al contribuente la facoltà di ricongiungere i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria nella gestione in cui l’interessato sia iscritto quale libero professionista; ciò vale senza limitazione alcuna ed a prescindere dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni.
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