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CONTRATTI DI LAVORO

L'indennità di preavviso non rientra tra i crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro

9 Ottobre 2019
L'indennità di preavviso non rientra tra i crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro

La natura risarcitoria (o "indennitaria", come hanno ritenuto le Sezioni Unite con la sentenza 29 settembre 1994, n. 7914) dell'indennità di preavviso, esclude che la stessa possa rientrare tra i crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro: lo ha affermato la sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l'ordinanza 25 giugno 2019, n. 24890 , depositata lo scorso 4 ottobre.

Per i giudici di legittimità, in particolare, tale conclusione:

  1. si fonda sugli articoli 1 e 2 del D.Lgs n. 80/1992, che prevedono il pagamento a carico del Fondo di garanzia dei “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”;
  2. si pone in coerenza con l'art. 3 della Direttiva 20 ottobre 1980, n. 80/987/CEE (in tal senso si richiama altresì l'ordinanza della Suprema Corte 12 giugno 2017, n. 14559);
  3. è confermata dalla circostanza che l'indennità di mancato preavviso non costituisce retribuzione inerente gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, e dunque corrispettivo del lavoro in tale periodo prestato, in quanto – ancorchè sorga con la manifestazione della volontà datoriale di intimazione del licenziamento - è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si è interrotto, in modo da fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale (Cass. 21 settembre 2016, n. 18508).