La Cassazione - con ordinanza 2 ottobre 2019, n. 24615 - ha precisato che non può considerarsi, quale valida motivazione ad escludere il mobbing, quella che ricollega la depressione del dipendente, rimasto vittima di un incidente stradale, ad una sua particolare sensibilità, piuttosto che al comportamento vessatorio del datore nei suoi confronti.
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