La Cassazione - con sentenza del 16 settembre 2019, n. 38260 - ha precisato che la società non risponde in solido per le sanzioni inflitte al manager che viola gli obblighi di sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei casi in cui la stessa sia responsabile di illeciti amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001 (omicidio colposo o lesioni gravissime del lavoratore).
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