Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2019, n. 213 è stata pubblicata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2019, recante "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68- Legge 23 novembre 1998, n. 407- Legge 11 marzo 2011, n. 25".
Al riguardo, viene precisato che coloro che sono stati assunti come persone con disabilità con contratto di lavoro a tempo determinato, usufruiscono del diritto di precedenza qualora abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, purché il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Qualora l'assunzione a tempo determinato della persona con disabilità sia stata effettuata prescindendo dalla disabilità si usufruisce comunque del diritto di precedenza, nei termini sopra descritti, per l'assunzione a tempo indeterminato con possibilità di computo nella quota d'obbligo.
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