Il Consiglio di Stato - con sentenza del 24 luglio 2019, n. 5243 - ha chiarito che la cd. clausola sociale di riassorbimento dei dipendenti dell’appaltatore uscente, non essendo previsto un obbligo di assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale, deve essere interpretata alla luce dei principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza, ed in compatibilità con l’organizzazione dell’impresa dell’appaltatore subentrante.
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