La Cassazione - con ordinanza del 23 agosto 2019, n. 21683 - ha affermato che se il datore di lavoro non prova di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipula del contratto a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine è nulla ed il suddetto contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato, ex art. 20, D.Lgs. n. 81/2015, la sussistenza del divieto di stipulare contratti a tempo determinato per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori: la disposizione normativa persegue lo scopo di garantire una più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro.
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