Reintegrato e risarcito il lavoratore licenziato per mafia. La condanna per «416 bis», pur infamante, risale a prima che fosse instaurato il rapporto e non incide sull'esecuzione del contratto né mette in pericolo lo svolgimento futuro. È escluso che il datore possa estromettere un dipendente soltanto perché pregiudicato, senza verificare l'eventuale compromissione dei successivi adempimenti: equivale a «impedire il reinserimento del condannato che invece il nostro Stato propugna in base all'articolo 27 della Costituzione». Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell'ordinanza n. 4458 del 20/02/2024.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati