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RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rapporto di lavoro subordinato - 34. Trasferimento del lavoratore

di Emanuele Maestri | 8 Aprile 2026
Rapporto di lavoro subordinato - 34. Trasferimento del lavoratore

Il trasferimento, che consiste nel mutamento definitivo del luogo in cui il lavoratore è chiamato a rendere la prestazione, è regolamentato in via generale dall’articolo 2103 del codice civile. Casi particolari (quali, ad esempio, il trasferimento di un rappresentante sindacale o di un lavoratore affetto da handicap grave), sono disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il trasferimento del lavoratore è disciplinato dall'art. 2103 codice civile e può essere disposto dal datore di lavoro per ragioni tecniche, organizzative o produttive, o richiesto dal lavoratore per esigenze personali. Il datore deve comunicare le ragioni del trasferimento e il lavoratore può impugnarlo entro 60 giorni.