Il trasferimento, che consiste nel mutamento definitivo del luogo in cui il lavoratore è chiamato a rendere la prestazione, è regolamentato in via generale dall’articolo 2103 del codice civile. Casi particolari (quali, ad esempio, il trasferimento di un rappresentante sindacale o di un lavoratore affetto da handicap grave), sono disciplinati da specifiche disposizioni di legge.
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