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RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rapporto di lavoro subordinato - 28. Patto e periodo di prova

di Emanuele Maestri | 4 Marzo 2025
Rapporto di lavoro subordinato - 28. Patto e periodo di prova

Il patto di prova, che deve essere stipulato tassativamente in forma scritta, è l’accordo mediante il quale datore di lavoro e lavoratore, se lo desiderano, stabiliscono che l’assunzione diverrà definitiva una volta superato un primo periodo appunto “di prova”. Con decorrenza dal 13 agosto 2022, nuove disposizioni, che si aggiungono a quelle dell’art. 2096 cod. civ., sono state introdotte dall’art. 7 del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, che è stato poi modificato dall’art. 13 della legge 13 dicembre 2024, n. 203. Indicazioni operative sono contenute nelle circolari INL 10 agosto 2022, n. 4 e Ministero del Lavoro 20 settembre 2022, n. 19.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il periodo di prova è regolato dall'articolo 2096 del codice civile e può essere concordato per valutare le capacità lavorative e personali del dipendente. La durata massima è stabilita dalle normative vigenti.