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RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rapporto di lavoro subordinato - 28. Patto e periodo di prova

di Emanuele Maestri | 7 Maggio 2025
Rapporto di lavoro subordinato - 28. Patto e periodo di prova

Il patto di prova, che deve essere stipulato tassativamente in forma scritta, è l’accordo mediante il quale datore di lavoro e lavoratore, se lo desiderano, stabiliscono che l’assunzione diverrà definitiva una volta superato un primo periodo appunto “di prova”. Con decorrenza dal 13 agosto 2022, nuove disposizioni, che si aggiungono a quelle dell’art. 2096 cod. civ., sono state introdotte dall’art. 7 del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, che (dal 12 gennaio 2025) è stato poi modificato dall’art. 13 della legge 13 dicembre 2024, n. 203. Indicazioni operative sono contenute nelle circolari INL 10 agosto 2022, n. 4 e Ministero del Lavoro 20 settembre 2022, n. 19.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il patto di prova è un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore per valutare le capacità del dipendente. Può essere inserito nel contratto di lavoro, ma non è obbligatorio. La durata massima del periodo di prova varia in base alla categoria del lavoratore. Durante il periodo di prova, sia il datore di lavoro che il dipendente possono recedere dal rapporto senza preavviso.