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RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rapporto di lavoro subordinato - 29. Patto e periodo di prova

di Emanuele Maestri | 1 Ottobre 2025
Rapporto di lavoro subordinato - 29. Patto e periodo di prova

Il patto di prova, che deve essere stipulato tassativamente in forma scritta, è l’accordo mediante il quale datore di lavoro e lavoratore, se lo desiderano, stabiliscono che l’assunzione diverrà definitiva una volta superato un primo periodo appunto “di prova”. Con decorrenza dal 13 agosto 2022, nuove disposizioni, che si aggiungono a quelle dell’art. 2096 cod. civ., sono state introdotte dall’art. 7 del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, che (dal 12 gennaio 2025) è stato poi modificato dall’art. 13 della legge 13 dicembre 2024, n. 203. Indicazioni operative sono contenute nelle circolari INL 10 agosto 2022, n. 4 e Ministero del Lavoro 20 settembre 2022, n. 19.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il patto di prova, scritto e obbligatorio, valuta capacità lavorative e relazionali del dipendente. Durata massima 6 mesi, prorogabile in caso di assenza giustificata. Recesso possibile in qualsiasi momento senza preavviso.