Guida
Rapporto di lavoro subordinato

Rapporto di lavoro subordinato - 18. Lavoro notturno

di Emanuele Maestri | 8 Aprile 2026
Rapporto di lavoro subordinato - 18. Lavoro notturno

Il lavoro notturno, ossia quello che si svolge nell’arco temporale di almeno 7 ore compreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino, è disciplinato dagli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , le cui disposizioni, nel dare attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, sono finalizzate a disciplinare in modo uniforme sul territorio nazionale, e nel rispetto dell’autonomia collettiva, i profili del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoro notturno è definito come quello svolto tra le 24 e le 5 del mattino per almeno 7 ore consecutive. Un lavoratore è considerato notturno se lavora almeno 3 ore nel periodo notturno o se la contrattazione collettiva lo prevede. Sono escluse alcune categorie come personale di volo, forze armate e dirigenti. La durata massima giornaliera è di 8 ore medie nelle 24 ore, con tutele sanitarie e sindacali specifiche. Le violazioni comportano sanzioni penali o amministrative.