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RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rapporto di lavoro subordinato - 11. Ferie

di Emanuele Maestri | 6 Luglio 2026
Rapporto di lavoro subordinato - 11. Ferie

Il diritto alle ferie è espressamente riconosciuto dall’articolo 36, comma 3 , della nostra Costituzione, il quale dispone che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Si tratta quindi di un istituto importantissimo, che deve essere applicato con estremo rigore e puntualità.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le ferie sono un diritto costituzionale (art. 36 Cost.) per il recupero psico-fisico e le relazioni sociali. La loro durata minima è di 4 settimane annuali (art. 10 D.Lgs. 66/2003), con modalità di fruizione stabilite dal datore di lavoro, che può anche revocarle o richiamare il lavoratore, previo rimborso spese. Le ferie maturano durante assenze retribuite e non durante permessi non retribuiti o sospensioni. Le ferie non godute possono essere monetizzate, salvo il periodo minimo legale. È possibile cederle ad altri colleghi per assistere figli malati (art. 24 D.Lgs. 151/2015). Violazioni comportano sanzioni amministrative (artt. 18-bis D.Lgs. 66/2003 e legge di bilancio 2019).