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RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rapporto di lavoro subordinato - 9. Distacco del lavoratore

di Emanuele Maestri | 8 Aprile 2026
Rapporto di lavoro subordinato - 9. Distacco del lavoratore

Il distacco, che si configura quando un datore di lavoro pone uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, è regolamentato dall’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale norma è stata peraltro modificata dall’articolo 7, comma 2 , del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, che ha introdotto una specifica disciplina per il distacco tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il distacco, regolato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, prevede che un datore di lavoro (distaccante) metta temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per svolgere una specifica attività. Sono richiesti interesse produttivo, temporaneità e mansioni determinate. Il distaccante mantiene la responsabilità economica e normativa, mentre il distaccatario gestisce salute e sicurezza sul lavoro. Sanzioni previste per illecito distacco includono costituzione di rapporto di lavoro con il distaccatario e sanzioni penali per entrambi i soggetti coinvolti.