L’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 – recante le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – prevede la possibilità per le donne lavoratrici vittime di violenza di genere di fruire di uno specifico congedo. Sul tema è poi intervenuto l’Inps che, nella circolare 15 aprile 2016, n. 65, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine alle concrete modalità di fruizione del predetto beneficio. Ulteriori novità sono state introdotte dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (legge 17 luglio 2020, n. 77), che ha istituito il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, nonché dalla legge di bilancio 2024 che, oltre ad aver reso strutturale la misura del reddito di libertà citata, ha altresì previsto un esonero totale a favore dei datori di lavoro che assumono, negli anni 2024, 2025 e 2026, donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie di tale reddito.
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