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RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rapporto di lavoro subordinato - 8. Congedo parentale

di Emanuele Maestri | 8 Aprile 2026
Rapporto di lavoro subordinato - 8. Congedo parentale

Le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono state modificate, con specifico riferimento al congedo parentale, dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Importanti indicazioni operative sono poi contenute nelle sentenze, di legittimità e di merito, nonché nei provvedimenti dell’Inps e del Ministero del lavoro. Da ultimo, l’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), ha introdotto alcune disposizioni più favorevoli a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il congedo parentale è un'astensione facoltativa dal lavoro per i genitori, fino ai 14 anni del figlio. La durata massima è di 10 mesi (11 se il padre si assenta per almeno 3 mesi). L'indennità varia: 30% della retribuzione per 3 mesi, elevabile all'80% per ulteriori periodi.