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IL RAPPORTO DI AGENZIA

Il rapporto di agenzia - 8. La cessazione del rapporto

di Luca Daffra | 16 Febbraio 2021
Il rapporto di agenzia - 8. La cessazione del rapporto

Il codice civile, in attuazione della Dir. CEE 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, prevede il diritto dell’agente che nel corso del rapporto abbia incrementato la clientela o il volume d’affari del preponente, in modo che quest’ultimo continui a trarne vantaggio, a percepire un’indennità cd. “meritocratica” al momento della cessazione del rapporto. Parallelamente, gli Accordi economici collettivi regolamentano secondo parametri differenti l’istituto dell’indennità di cessazione del rapporto, da commisurarsi alle provvigioni complessivamente percepite dall’agente e a prescindere dall’eventuale incremento di clientela dallo stesso procurata. Muovendo dalla previsione legale di inderogabilità della disciplina di legge a sfavore dell’agente, la Corte di giustizia prima, e la Corte di cassazione in seguito, si sono occupate della soluzione alla situazione di possibile contrasto dovuta alla coesistenza delle due fonti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'indennità di fine rapporto per gli agenti commerciali, disciplinata dall'art. 1751 c.c. e dalla Dir. 86/653/CEE, è dovuta se l'agente ha incrementato la clientela o il volume d'affari del preponente, che continua a trarne vantaggio dopo la cessazione del rapporto. La misura massima è calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni. Gli Accordi economici collettivi prevedono invece un'indennità basata sulle provvigioni percepite, indipendentemente dall'incremento di clientela. La Corte di giustizia UE ha stabilito che le deroghe contrattuali sono ammesse solo se garantiscono un trattamento pari o superiore a quello previsto dalla legge in ogni caso.