L’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali, sopperendo così all’abrogazione dei voucher. La nuova disposizione, entrata in vigore il 24 giugno scorso, consente ai committenti di acquisire prestazioni occasionali – intendendosi per tali le attività lavorative che si svolgono entro determinati limiti economici – con due distinte modalità: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. Di seguito illustriamo la disciplina del Contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo (valida sino al 31 dicembre 2022) anche alla luce dei chiarimenti che sono stati forniti dall’Inps con la circolare 5 luglio 2017, n. 107, e i messaggi 12 luglio 2017, n. 2887, e 31 luglio 2017, n. 3177 ; nonché dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 9 agosto 2017, n. 5. L'Inps ha fornito ulteriori precisazioni con un vademecum pubblicato on line il 30 ottobre 2017. Importanti novità sono state introdotte dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 , alla quale ha fatto seguito la circolare Inps 17 ottobre 2018, n. 103 , cui si rimanda per le informazioni di maggior dettaglio.
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