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CONTRATTI ATIPICI

Contratti atipici - 11. Contratto a termine: lavoratori stagionali

di Emanuele Maestri | 3 Novembre 2025
Contratti atipici - 11. Contratto a termine: lavoratori stagionali

Le nuove disposizioni che sono state introdotte con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cd. Codice dei contratti), con decorrenza dal 25 giugno 2015, hanno modificato anche la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prima contenuta nel decreto legislativo n. 368/2001. Ulteriori modifiche sono state introdotte dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96), con effetto dal 14 luglio 2018. Nell’ambito della nuova disciplina “generale” del contratto a tempo determinato, alcune disposizioni “speciali” riguardano espressamente i lavoratori stagionali. Analizziamo quindi la disciplina vigente (anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), per quanto concerne il contratto a termine per attività stagionali.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contratto a tempo determinato è regolamentato dagli articoli 19-29 del D.Lgs. 81/2015, con deroghe previste dai contratti collettivi. Le attività stagionali sono specificate nel DPR 1525/1963 e dai contratti collettivi. Il contratto deve essere scritto, salvo durate inferiori a 12 giorni, e indicare la scadenza e il diritto di precedenza. Non sono previsti limiti di durata massima per i contratti stagionali, ma solo per quelli ordinari (max 24 mesi). Sono vietate assunzioni a termine in caso di scioperi, licenziamenti recenti o cassa integrazione. Le proroghe e i rinnovi seguono regole specifiche, con maggiorazioni retributive in caso di continuazione oltre il termine. I lavoratori stagionali non sono soggetti ai limiti numerici generali.