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CONTRATTI ATIPICI

Contratti atipici - 11. Contratto a termine: lavoratori stagionali

di Emanuele Maestri | 1 Settembre 2026
Contratti atipici - 11. Contratto a termine: lavoratori stagionali

Le nuove disposizioni che sono state introdotte con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cd. Codice dei contratti), con decorrenza dal 25 giugno 2015, hanno modificato anche la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prima contenuta nel decreto legislativo n. 368/2001. Ulteriori modifiche sono state introdotte dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96), con effetto dal 14 luglio 2018. Nell’ambito della nuova disciplina “generale” del contratto a tempo determinato, alcune disposizioni “speciali” riguardano espressamente i lavoratori stagionali. Analizziamo quindi la disciplina vigente (anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), per quanto concerne il contratto a termine per attività stagionali.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contratto a tempo determinato è regolato dagli articoli 19-29 del D.Lgs. 81/2015, con modifiche introdotte dal D.L. 87/2018. Le attività stagionali, individuate dal DPR 1525/1963 o dai contratti collettivi, non hanno limiti di durata massima e non richiedono indicazione delle causali. Il contratto deve essere scritto (salvo durate ≤12 giorni) e consegnato al lavoratore entro 5 giorni. Sono vietate assunzioni a termine in caso di scioperi, licenziamenti collettivi recenti, cassa integrazione o mancata valutazione dei rischi. Le proroghe sono limitate a 4, ma per le attività stagionali non si applicano i limiti di durata e pause intermedie. La continuazione del rapporto oltre i termini previsti comporta maggiorazioni retributive e trasformazione in contratto indeterminato dopo 30 o 50 giorni. I contratti stagionali sono esenti dai limiti numerici generali.