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CONTRATTI ATIPICI

Contratti atipici - 3. Apprendistato di alta formazione e ricerca

di Emanuele Maestri | 2 Febbraio 2026
Contratti atipici - 3. Apprendistato di alta formazione e ricerca

Nel quadro della riforma del mercato del lavoro, nota come Jobs Act, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”) – emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed entrato in vigore il 25 giugno 2015 – ha ridisegnato anche la disciplina del contratto di apprendistato, prima contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Di seguito esaminiamo le disposizioni vigenti in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca, ossia quello cd. di III tipo, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, regolamentato dal D.Lgs. 81/2015, che integra formazione e lavoro per titoli di istruzione e qualificazioni professionali. È riservato a giovani tra i 18 e 29 anni per conseguire titoli universitari, dottorati, diplomi tecnici superiori o praticantati. La durata varia da 6 mesi a 3 anni, con proroghe possibili solo per attività di ricerca. Il datore di lavoro deve avere capacità strutturali, tecniche e formative. Il contratto include un piano formativo individuale (PFI) con retribuzione proporzionata all'anzianità.