La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 10 a 15, dispone che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo differenziato a seconda della Regione in cui è ubicata la sede di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui, per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. La validità di tale norma, previa autorizzazione della Commissione Europea, è stata estesa a tutto il 2023 dall’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). L’Inps ha fornito le indicazioni in materia con la circolare 12 aprile 2021, n. 56, e, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato operate nel 2021, con il messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389; invece, per il primo semestre dell’anno 2022, vale quanto precisato dall’Inps nel messaggio 26 gennaio 2022, n. 403. Infine, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, si veda la circolare Inps 22 giugno 2023, n. 57.
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