Al fine di favorire l’imprenditoria in agricoltura, l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali in possesso di determinati requisiti un nuovo esonero contributivo; importanti novità sono poi state introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), nonché dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che hanno prorogato l’esonero, rispettivamente, per il 2021, il 2022 e il 2023. Analoga, ma non identica, misura era stata prevista, per il 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Le istruzioni operative per il godimento dell’esonero in questione sono state fornite dall’Inps nella circolare 9 giugno 2020, n. 72.
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