I commi da 308 a 310 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità e bilancio 2017) hanno introdotto un beneficio, sotto forma di esonero contributivo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (e in taluni casi in apprendistato) intervenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. L’Inps ha fornito le proprie indicazioni operative con la circolare 10 luglio 2017, n. 109. In base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 113, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308 , 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui appena sopra.
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