L’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), prevede una particolare agevolazione di natura contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono o trasformano determinate categorie di soggetti socialmente svantaggiati. In via sperimentale, la misura di tale beneficio è stata aumentata dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), per le assunzioni e trasformazioni di sole lavoratrici effettuate nel biennio 2021 e 2022: l’Inps ha fornito indicazioni operative in materia con la circolare 22 febbraio 2021, n. 32, e, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni operate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, con il messaggio 5 novembre 2021, n. 3809 (per il 2022, sarà necessaria una nuova autorizzazione della Commissione europea); invece, per il primo semestre dell’anno 2022, vale quanto precisato dall’Inps nel messaggio 26 gennaio 2022, n. 403. La misura, previa autorizzazione della Commissione UE, è stata estesa (aumentando l’importo del beneficio) alle assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati