
L’art. 22 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95), ha introdotto un esonero contributivo totale per le nuove assunzioni effettuate (almeno in linea di principio, salvo quanto sarà dettagliato nella nostra analisi) dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, da parte dei datori privati (agricoli e non imprenditori inclusi). Il D.M. attuativo 11 aprile 2025, oltre a prevedere condizioni e modalità, varia in parte la data di decorrenza delle assunzioni che danno diritto a percepire l’esonero da parte del datore che assume. Da ultimo, le indicazioni operative sono state fornite dall’Inps con la circolare 12 maggio 2025, n. 90, e con il messaggio 18 giugno 2025, n. 1935.
L’art. 5 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, in vigore dal 1° maggio 2026, ha abrogato l’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (legge n. 26/2026), con la conseguenza che la proroga dell’incentivo, sino al 30 aprile 2026, è stata soppressa, ed esso non è più applicabile alle nuove assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2025. In luogo della predetta misura, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, è ora possibile (in presenza dei nuovi requisiti richiesti) accedere al cd. Bonus Giovani 2026, disciplinato dall’art. 2 del citato D.L. n. 62/2026.

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