Le violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione e del divieto di comunicazioni inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette sono punite penalmente con la reclusione fino a tre anni e con multe fino a euro 30.000.
Gli artt. 56, 57 e 58 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, tipizzano le sanzioni amministrative comminate a fronte delle suddette violazioni. L’entità della sanzione oscilla entro un range ragionevole e la graduazione è in funzione del grado di responsabilità e della capacità patrimoniale dell’autore della violazione. L'art. 68 disciplina l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. La circolare 6 luglio 2017, n. DT54071, identifica i criteri di riscontro della sussistenza dei parametri per configurare una violazione “qualificata”. Per le violazioni inerenti all’utilizzo di contanti e titoli al portatore sopra soglia, fino a euro 250.000, è prevista l’oblazione. L'art. 66 individua misure ulteriori, accessorie alla sanzione principale, quali la sospensione dall'esercizio delle funzioni o dall'incarico e l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. L'art. 69 introduce il principio di irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del “favor rei”.
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