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RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Risoluzione del rapporto di lavoro - 19. Licenziamento per g.m.o. post tutele crescenti: datori di grandi dimensioni

di Emanuele Maestri | 2 Febbraio 2026
Risoluzione del rapporto di lavoro - 19. Licenziamento per g.m.o. post tutele crescenti: datori di grandi dimensioni

Come dispone l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Di seguito esaminiamo le regole per la validità del licenziamento da parte dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti superiore a 15 (quindi almeno 16), e nei cui confronti non si applicano le nuove disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento non richiede crisi aziendale. È sufficiente una riorganizzazione o soppressione del posto di lavoro. Il datore deve dimostrare la sussistenza del motivo, il nesso causale e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repêchage). La giurisprudenza ammette anche licenziamenti per incrementare profitti o ridurre costi, se non discriminatori.