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RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Risoluzione del rapporto di lavoro - 13. Licenziamento discriminatorio, nullo e orale post tutele crescenti

di Emanuele Maestri | 1 Marzo 2026
Risoluzione del rapporto di lavoro - 13. Licenziamento discriminatorio, nullo e orale post tutele crescenti

Il licenziamento discriminatorio, nullo od orale, è soggetto a regole particolari, che prevedono un regime di tutela molto severo il quale prescinde dalla forza occupazionale del datore di lavoro. Di seguito esaminiamo le disposizioni applicabili in caso di licenziamento discriminatorio, nullo od orale intimato da parte di un datore di lavoro (di qualsiasi dimensioni) a un “nuovo” dipendente, ossia di un lavoratore soggetto al contratto a tutele crescenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le norme sui licenziamenti discriminatori, nulli o orali si applicano a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni. Per i nuovi dipendenti (assunti dal 7 marzo 2015), le regole sono stabilite dal D.Lgs. 23/2015, mentre per gli altri vale l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il licenziamento è nullo se discriminatorio o violativo di disposizioni imperative e il lavoratore può chiedere la reintegrazione o un'indennità sostitutiva.