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RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Risoluzione del rapporto di lavoro - 1. Dimissioni ordinarie

di Emanuele Maestri | 8 Aprile 2026
Risoluzione del rapporto di lavoro - 1. Dimissioni ordinarie

L'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha previsto che le dimissioni volontarie debbano essere comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche (in alternativa alla nuova app), utilizzando gli appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e trasmessi al datore di lavoro e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Di seguito esaminiamo la nuova procedura telematica (operativa dal 12 marzo 2016) anche alla luce delle numerose FAQ predisposte sul sito www.cliclavoro.gov.it.Ulteriori modifiche sono state introdotte con il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, entrato in vigore l’8 ottobre 2016.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio con cui il dipendente comunica al datore di lavoro l'intenzione di recedere dal rapporto di lavoro. Dal 2016, devono essere presentate tramite modulo telematico del Ministero del Lavoro, inviato anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esistono eccezioni e casi specifici per lavoratori protetti (maternità/paternità) e altre categorie. La revoca è possibile entro 7 giorni dall'invio. Sanzioni previste per alterazione del modulo.