
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale per chiedere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano solo parzialmente la domanda, riconoscendo i compensi per un periodo limitato ma negando il diritto alla qualifica superiore per il periodo successivo sul presupposto della regola della concorsualità nell'accesso all'impiego, confermando al contempo la responsabilità solidale dell'amministrazione subentrata per legge nella gestione del personale.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che la previsione di selezioni concorsuali per l’assunzione presso enti pubblici economici non determina la nullità virtuale dell'assegnazione a mansioni superiori, che resta quindi regolata dalla disciplina dell’art. 2103 c.c. ai fini dell'inquadramento e dei trattamenti spettanti.
La corte rileva inoltre che la confluenza per legge del personale nei ruoli regionali con espressa conservazione della posizione giuridica ed economica costituisce una successione legale a titolo universale nel rapporto, priva di efficacia novativa, che comporta la responsabilità concorrente dell'amministrazione subentrata anche per i crediti retributivi già maturati dal dipendente e rimasti insoddisfatti.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

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