Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 664

di Benedetta Cargnel | 25 Settembre 2026
Rassegna di Giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 664

Il Fatto

Un lavoratore  del pubblico impiego adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata in forza di molteplici contratti a termine antecedenti all’assunzione in ruolo ai fini giuridici ed economici e con riguardo alle progressioni stipendiali.

Il Tribunale rigettava il ricorso, mentre la Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la domanda ritenendo discriminatorio il mancato computo integrale del servizio pre-ruolo e dichiarando non prescritto il diritto azionato.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte precisa preliminarmente che l’anzianità di servizio configura un mero fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione estintiva, rimanendo prescrittibili solo i singoli diritti patrimoniali che su di essa si fondano; tuttavia, la verifica dell’interesse ad agire impone di individuare la corretta disciplina collettiva applicabile al rapporto. A tal proposito, la Pubblica amministrazione non ha il potere di disporre dell’inquadramento dei dipendenti dovendosi attenere alla contrattazione del comparto di appartenenza, che per il personale delle scuole comunali è il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali e non il CCNL Scuola. Poiché la contrattazione collettiva degli enti locali non prevede alcun automatismo economico correlato alla sola anzianità, la progressione stipendiale non poteva essere riconosciuta automaticamente sulla base di una disciplina non applicabile al rapporto.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'anzianità di servizio non prescrive, ma i diritti patrimoniali ad essa collegati sì. Inoltre, la Pubblica Amministrazione deve rispettare la contrattazione collettiva del comparto di appartenenza.