
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento illegittimamente intimatogli nell'ambito di una procedura collettiva, ottenendo dal Tribunale l'annullamento del recesso e l'ordine di reintegrazione con condanna datoriale al risarcimento del danno.
Il lavoratore esercitava l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, e successivamente INPS richiedeva giudizialmente la restituzione dei ratei di NASpI erogati dal licenziamento alla pronuncia giudiziale e sospendeva l'ulteriore erogazione della prestazione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano la ripetibilità della NASpI e la legittimità della sospensione, ritenendo venuto meno lo stato di disoccupazione per effetto del ripristino de iure del rapporto e qualificando la successiva opzione per l'indennità sostitutiva quale atto negoziale risolutivo generatore di disoccupazione volontaria.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rammenta che il diritto alla tutela previdenziale contro la disoccupazione involontaria cede unicamente a fronte dell'effettivo ripristino del sinallagma genetico e funzionale, ad ogni effetto anche economico, restando irrilevante la mera ricostituzione de iure del rapporto di lavoro derivante dall'ordine di reintegrazione. In difetto di un ripristino materiale del rapporto lavorativo e retributivo, la spettanza del trattamento previdenziale rimane ferma sino al momento dell'esercizio dell'opzione economica. Diversamente, con riguardo al periodo successivo all'esercizio della facoltà di scelta ex art. 18, comma 3, della Legge n. 300 del 1970, la risoluzione del rapporto discende da una libera determinazione negoziale del lavoratore che pone lo stesso in una condizione di disoccupazione non più qualificabile come involontaria, precludendo l'ulteriore godimento dell'indennità.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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