
Il Fatto
Un lavoratore proponeva domanda per beneficiare della pensione di anzianità a seguito dell'interruzione dell'attività lavorativa, ma prima della decorrenza della prestazione riprendeva a lavorare senza comunicarlo all'ente previdenziale. INPS agiva per la ripetizione dei ratei indebitamente corrisposti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano il diritto dell'INPS di ripetere le somme, escludendo la sussistenza di un errore imputabile all'Istituto stante la violazione dell'obbligo informativo posto a carico del percipiente.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 della Legge n. 88 del 1989 e 13 della Legge n. 412 del 1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale postula che l'erogazione non dovuta sia riconducibile ad un errore imputabile all'ente erogatore, con esclusione dell'operatività della sanatoria nell'ipotesi in cui vi sia stata un'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto da parte dell'assicurato.
La corte osserva che la diligenza esigibile dall'INPS si limita al controllo di effettività delle condizioni sussistenti e dichiarate al momento della domanda, mentre non può estendersi ad un dovere di verifica continua circa la persistenza di tali presupposti. Rientra infatti nel dovere di collaborazione attiva del pensionato l'onere di comunicare qualsiasi mutamento sopravvenuto idoneo a far venir meno il diritto al trattamento, onere che non può ritenersi assolto mediante le mere comunicazioni datoriali dei modelli UNILAV.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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