Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 664

di Benedetta Cargnel | 25 Settembre 2026
Rassegna di Giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 664

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento con cui l'INPS richiedeva il pagamento di differenze contributive per aver corrisposto ai lavoratori retribuzioni inferiori al minimale di legge nel settore dell'edilizia.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l'opposizione e dichiaravano non dovute le somme richieste, ritenendo vincolante l'efficacia di giudicato di una precedente sentenza emessa tra le parti, che aveva deciso la medesima questione giuridica in senso sfavorevole all'ente previdenziale per un periodo contributivo antecedente.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che, in materia di obbligazioni contributive, non è configurabile un unico rapporto giuridico fondamentale che colleghi i debiti relativi a periodi diversi, giacché il rapporto contributivo presuppone la certezza e definizione di tutti i suoi elementi costitutivi rispetto a ciascun intervallo temporale. La corte rileva pertanto che l'autorità del giudicato non può estendersi a periodi successivi rispetto a quelli oggetto della pronuncia irrevocabile, specie quando il precedente accertamento abbia riguardato unicamente l'astratta interpretazione della norma di legge.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il giudicato non si estende a periodi successivi e che ogni rapporto contributivo è autonomo.