
Il Fatto
Un dirigente medico adiva il Tribunale per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute prima della cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo applicabili i divieti di monetizzazione e accertando che il lavoratore era stato posto nelle condizioni di fruire del congedo ordinario, avendo rifiutato l'integrale smaltimento prima del suo collocamento in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il diritto fondamentale e irrinunciabile alle ferie annuali retribuite, nonché alla relativa indennità economica sostitutiva alla cessazione del rapporto, viene meno soltanto qualora il datore di lavoro dimostri di aver posto il dipendente nelle condizioni di fruirne tempestivamente e che la mancata fruizione sia dipesa da una scelta consapevole di quest'ultimo. La corte precisa tuttavia che l'accesso alle cariche elettive ex art. 51 Cost. non può tradursi in una penalizzazione patrimoniale per il lavoratore. Ne consegue che il collocamento obbligatorio in aspettativa senza assegni a seguito dell'elezione al Parlamento costituisce una causa oggettiva impeditiva della fruizione delle ferie maturate, non potendosi considerare tale evento quale libera rinuncia del dipendente, con la conseguenza che le ferie non godute incolpevolmente prima della sospensione del rapporto restano esigibili o monetizzabili all'atto del successivo collocamento a riposo.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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