
Il Fatto
Alcune organizzazioni sindacali ottenevano un Decreto ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori per l'antisindacalità della condotta di una società datoriale, consistita nel rifiuto di incontrare le sigle sindacali, di rendere le informazioni di legge e di collaborare nelle procedure di nomina dei rappresentanti della sicurezza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano il Decreto opposto accertando la natura lesiva e antisindacale della condotta tenuta, ribadendo la giurisdizione del giudice italiano e l'applicabilità della legge nazionale.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che l'azione promossa dal sindacato per l'accertamento di condotte discriminatorie incidenti sulle prerogative collettive ha natura extracontrattuale, trovando applicazione i criteri di collegamento previsti per gli illeciti civili nel luogo di verificazione del danno.
La corte rileva inoltre che gli obblighi di informazione e consultazione previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2007 possiedono fonte e cogenza legale, con la conseguenza che il datore di lavoro non può sottrarsi a tali adempimenti per il solo fatto di non applicare o non aderire ad un contratto collettivo di diritto italiano. Il rifiuto preventivo e generalizzato di ogni confronto sindacale integra dunque un uso distorto della libertà negoziale idoneo a ledere l'attività e l'immagine delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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