Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 664

di Benedetta Cargnel | 25 Settembre 2026
Rassegna di Giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 664

Il Fatto

Un debitore adiva il Tribunale per far accertare la prescrizione di crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito notificati tramite intimazione di pagamento. Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo prescritto il credito, sul presupposto che la sospensione straordinaria disposta per i carichi affidati all'agente della riscossione si riferisse ai soli crediti in scadenza durante l'emergenza e non a quelli già scaduti in precedenza.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che, in tema di sospensione della riscossione mediante ruolo per l'emergenza Covid-19, la disciplina emergenziale reca una portata generale concernente l'intera attività di riscossione e non i soli adempimenti di versamento. Pertanto, per effetto del richiamo operato alla normativa sulle sospensioni per eventi eccezionali, il termine per notificare l'intimazione di pagamento e impedire il decorso della prescrizione deve intendersi prorogato sia nel caso in cui il termine fosse pendente ma non in scadenza nel periodo emergenziale, sia con la proroga biennale qualora il termine di decadenza o prescrizione cadesse entro l'anno o gli anni coperti dalla sospensione stessa.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione ha stabilito che la sospensione dei termini per la riscossione durante l'emergenza Covid-19 si applica anche ai crediti già scaduti, prorogando i termini di prescrizione.