
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato quale infermiere presso un'azienda sanitaria, adiva il Tribunale per far accertare l'illegittimità del provvedimento datoriale che ne aveva disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per violazione dell'obbligo vaccinale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, evidenziando che l'obbligo vaccinale era funzionale alla tutela della salute pubblica e che il datore di lavoro aveva assolto l'onere probatorio relativo all'impossibilita di repêchage mediante il documento di valutazione dei rischi aziendale, dal quale emergeva l'assenza di ambienti esenti dal rischio di contagio.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte evidenzia che, nella disciplina applicabile ratione temporis, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario risponde a una finalità generale di prevenzione e tutela della salute collettiva, collegata alla categoria professionale di appartenenza e al rischio di diffusione del contagio derivante dai contatti interpersonali, senza distinzione tra rischio generico e specifico. La verifica della possibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse, anche inferiori, che non comportino rischi di diffusione del contagio presuppone un accertamento in concreto, correttamente operato dai giudici di merito attraverso le risultanze non contestate del documento di valutazione dei rischi, comprovanti l'impossibilita di ricollocazione in ambienti privi di pericolo di contaminazione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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