
Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle indennità di rischio e di disagio previste dalla contrattazione integrativa decentrata, lamentando l'utilizzo continuativo di videoterminali in condizioni disagiate durante il periodo di distacco.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in totale riforma della decisione, la rigettava rilevando un deficit originario di allegazione, atteso che i lavoratori non avevano indicato i giorni di effettiva presenza in servizio e di concreta esposizione al rischio.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che le indennità contrattuali azionate presuppongono una verifica concreta e giornaliera della prestazione, essendo legate ai soli giorni di effettiva esposizione e di effettiva presenza, e non spettano in via automatica sulla base delle sole mansioni. Ne consegue che l'indicazione precisa dei giorni di esposizione costituisce elemento costitutivo del diritto e deve essere tempestivamente allegata nel ricorso introduttivo. La corte ricorda che l'onere di allegazione è distinto da quello probatorio e delimita il thema decidendum, sicché la produzione documentale successiva o la richiesta di consulenza tecnica non possono supplire alla carenza originaria di allegazione. Inoltre, il principio di non contestazione di controparte non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti costitutivi, né tale specificità può essere ricavata d'ufficio dall'esame dei documenti depositati.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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