Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 663

di Benedetta Cargnel | 18 Settembre 2026
Rassegna di Giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 663

Il Fatto

Un lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale dell'ente datore di lavoro, chiedendo l'ammissione al passivo per differenze relative al compenso incentivante. Il dipendente lamentava di aver percepito somme ridotte a causa della rideterminazione del fondo operata dall'ente per corrispondere il medesimo emolumento anche ai lavoratori a tempo determinato a seguito di contenzioso giudiziario.

Il Tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che il compenso non costituisse un diritto certo nell'ammontare e che l'ente fosse soggetto a vincoli di spesa.

Il lavoratore ricorreva per cassazione

Il Diritto

La corte rileva che il compenso incentivante legato al raggiungimento di specifici obiettivi spetta anche ai dipendenti a tempo determinato, in ossequio al principio di non discriminazione, con conseguente legittimità della ripartizione delle risorse disponibili tra una platea più ampia di aventi diritto. La corte osserva inoltre che tale emolumento non costituisce una componente fissa e continuativa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratto all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo subordinato al raggiungimento degli obiettivi, alla disponibilità delle risorse e alle procedure di contrattazione.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte rigetta il ricorso di un lavoratore che chiedeva l'ammissione al passivo per differenze nel compenso incentivante, confermando la legittimità della ripartizione delle risorse tra tutti i dipendenti.