
Il Fatto
Un dipendente pubblico veniva sospeso in via cautelare dal servizio a seguito dell'avvio di un procedimento penale a suo carico per fatti di rilevante gravità, con erogazione dell'indennità al 50%. Nel corso della vicenda penale il lavoratore veniva sottoposto a misure restrittive della libertà personale, ottenendo successivamente l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa e la sottoposizione a misure non custodiali. All'esito del giudizio penale, conclusosi con la riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave, il datore di lavoro riapriva il procedimento disciplinare irrogando una sanzione di sospensione dal servizio per un periodo limitato, poi ulteriormente ridotto in sede giudiziale. Il lavoratore adiva quindi il Tribunale per ottenere il conguaglio delle differenze retributive non percepite durante la prolungata sospensione cautelare.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda ritenendo legittima la misura cautelare e precluso il conguaglio in assenza di una pronuncia assolutoria nel merito penale.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la sospensione cautelare nell'impiego pubblico ha natura interinale e non sanzionatoria, trovando giustificazione solo in esigenze provvisorie destinate a essere rivalutate all'esito del procedimento disciplinare. Di conseguenza, qualora la sanzione disciplinare finale risulti insussistente o di entità minima e comunque non idonea a giustificare il sacrificio economico sofferto durante la prolungata sospensione cautelare, spetta al dipendente la ricostruzione economica della propria posizione per il periodo eccedente a titolo di restitutio in integrum. L'unica deroga a tale principio è costituita dall'oggettiva impossibilità del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa per effetto di una misura limitativa della libertà personale; pertanto, l'obbligo di dimora, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o la detenzione domiciliare accompagnata da espressa autorizzazione giudiziale allo svolgimento dell'attività lavorativa non integrano una situazione concretamente impeditiva della prestazione e non precludono il diritto al conguaglio retributivo.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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