
Il Fatto
Un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro inflittagli per aver omesso di comunicare l'assunzione della carica di rappresentante legale di associazioni massoniche.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, annullava integralmente il provvedimento disciplinare.
L'amministrazione ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 62 del 2013 risponde a finalità conoscitive e preventive volte a consentire al datore pubblico di verificare tempestivamente potenziali situazioni di conflitto di interessi, a prescindere dal verificarsi di specifici e concreti episodi di infedeltà o interferenza. L'adesione a consessi che impongono vincoli di fedeltà reciproca tra associati è di per sé suscettibile di collidere con i doveri di imparzialità, trasparenza e cura esclusiva dell'interesse pubblico, doveri particolarmente stringenti per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria; tale previsione non lede l'art. 8 dello statuto dei lavoratori, risultando funzionale alla verifica dell'attitudine professionale del dipendente a garantire il rispetto del proprio statuto costituzionale.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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