
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego, nominato dirigente ministeriale a seguito di progressione verticale sino alla cessazione per dimissioni, adiva il Tribunale chiedendo la condanna del precedente datore di lavoro al pagamento di differenze sull'indennità di anzianità.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che l'indennità dovesse essere calcolata sull'ultima retribuzione percepita alle dipendenze del datore di lavoro.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l'art. 77 del Decreto interministeriale 12 luglio 1982 pone l'indennità a carico dei bilanci camerali e la commisura agli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere di commercio, individuando una specifica regola speciale di imputazione dell'onere economico che limita l'obbligazione gravante sull'ente. Ne consegue che il principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio, pur operante rispetto alla complessiva posizione lavorativa, non comporta che la Camera di commercio debba sopportare gli effetti economici derivanti da successivi sviluppi professionali e stipendiali conseguiti dal dipendente presso l'amministrazione ministeriale successivamente al periodo prestato presso di essa. La base di computo dell'indennità a carico dei bilanci camerali resta pertanto ancorata all'ultima retribuzione riferibile al periodo di attività svolto presso l'ente camerale e non a quella dirigenziale percepita al momento del collocamento in quiescenza.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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