Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 663

di Benedetta Cargnel | 18 Settembre 2026
Rassegna di Giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 663

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale lamentando di aver percepito, nello svolgimento dell'incarico di direttore sanitario, una retribuzione inferiore a quella dovuta per mancata applicazione del limite minimo garantito parametrato alle posizioni apicali della dirigenza medica.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, condannando l'azienda sanitaria datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive.

 Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la disciplina regolamentare attribuisce prevalenza al limite minimo garantito, disponendo che il trattamento economico del direttore sanitario non può essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, anche qualora tale importo risulti superiore al limite dell'80% del compenso spettante al direttore generale. La corte rileva inoltre che, laddove l'azienda sanitaria sia strutturata secondo il modello dipartimentale, la posizione apicale di riferimento della dirigenza medica coincide con quella di direttore di dipartimento.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore ha ottenuto il pagamento delle differenze retributive non percepite, in quanto la normativa garantisce un minimo retributivo per i dirigenti sanitari. La Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.