
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l'accertamento del diritto all'assunzione presso un'azienda speciale subentrata nella gestione precedentemente affidati ad alcune cooperative, nonché il risarcimento del danno per le retribuzioni perdute, lamentando la violazione della clausola sociale di cui all'art. 37 del CCNL di categoria.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, rilevando che il passaggio diretto era limitato al personale stabilmente impiegato nell'esecuzione dei servizi.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, in caso di subentro di una nuova impresa nell'appalto o nella gestione del servizio, la clausola sociale non comporta un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale dipendente dall'appaltatore uscente, ma tutela la continuità occupazionale nei limiti delle mansioni richieste e del fabbisogno organizzativo necessario alla prosecuzione delle attività. Pertanto, il transito diretto e immediato opera unicamente nei confronti del personale già stabilmente adibito al servizio oggetto del nuovo affidamento, restando esclusi i lavoratori assunti per far fronte a esigenze meramente sostitutive.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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