
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego, assunto a seguito di pronuncia giudiziale, presentava all'amministrazione istanza di differimento della presa di servizio e di collocamento in aspettativa non retribuita per poter svolgere un incarico dirigenziale conferitogli presso un altro ente. L'amministrazione, senza riscontrare espressamente l'istanza, ne disponeva la decadenza dall'impiego per mancata presa di servizio entro il termine stabilito.
Il lavoratore adiva il Tribunale, che accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le pretese rilevando che la richiesta di aspettativa non integrasse un giustificato motivo per la mancata presa di servizio.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la concessione dell'aspettativa presuppone che il rapporto di pubblico impiego sia già in atto e stabilmente instaurato all'esito favorevole del periodo di prova obbligatorio, con la conseguenza che l'istituto non può precedere l'assunzione in servizio né essere invocato per differire la presa di possesso del dipendente, la cui mancata effettuazione senza giustificato motivo determina la decadenza dalla nomina. La corte chiarisce inoltre che la disciplina sull'aspettativa per il conferimento di incarichi a contratto presso gli enti locali non prevede alcun automatismo legale, richiedendo sempre una valutazione datoriale sull'impatto organizzativo e sul fabbisogno dell'amministrazione, sicché il lavoratore non può considerarsi unilateralmente collocato in aspettativa in pendenza dell'istanza.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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