
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la natura non assorbibile del superminimo percepito e ottenere la restituzione delle somme trattenute dalla società datrice.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda del dipendente, rilevando che il superminimo era rimasto inalterato nel tempo nonostante i plurimi incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, comportamento concludente idoneo a evidenziare la comune intenzione delle parti di escluderne l'assorbimento.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rammenta che, nell'interpretazione del contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c., il dato letterale non assume valore assoluto e l'indagine sulla volontà comune impone di valorizzare anche il comportamento complessivo, pure successivo, tenuto dalle parti. Di conseguenza, ben possono i giudici del merito ritenere superato il generale principio dell'assorbimento del superminimo allorquando l'emolumento sia rimasto immutato malgrado i sopravvenuti aumenti contrattuali di categoria, spettando esclusivamente al giudice del merito l'accertamento di fatto circa l'effettiva volontà negoziale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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